(massima n. 1)
In materia di procedimento di iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo, disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il provvedimento in camera di consiglio con il quale il tribunale, investito del ricorso contro le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato, abbia giudicato esclusivamente sulla competenza, senza decidere il merito della causa, avendo natura sostanziale di sentenza, poiché pronuncia in ordine a diritti soggettivi tra più soggetti portatori di interessi contrapposti, può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e non anche con reclamo ex art. 739 stesso codice.