(massima n. 1)
Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque — e perciò anche all'acquirente del fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza impugnata che, nell'escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, aveva accertato che — al momento in cui l'originario unico proprietario aveva donato l'edificio dividendolo tra i quattro figli, non sussisteva il collegamento fra ciascuno dei quattro accessi di cui — secondo il progetto presentato per ottenere la licenza edilizia — era dotato il fabbricato — all'epoca della donazione non ancora completato — e le singole proprietà donate).