(massima n. 1)
Nel giudizio di responsabilitą ex art. 1669 cod. civ., non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, lo condanni a pagare la medesima somma a titolo di risarcimento del danno, non ricorrendo un titolo diverso da quello della domanda, poiché il costo dell'eliminazione dei difetti č parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile.