(massima n. 1)
L'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale.