(massima n. 1)
In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilitą dell'indebito č data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 c.c.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceitą della causa, contraria all'ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell'ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un'assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.).