(massima n. 1)
In tema di delitto di truffa, al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto, col correlativo danno, con il quale profitto il delitto di truffa diviene perfetto, non è sufficiente accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori ma occorre stabilire anche se via sia stata circolazione economica degli stessi, nel senso che i beni economici devono pervenire nella materiale disponibilità dell'agente. Ne consegue che in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della consegna di un bene economico, ma questo non perviene, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quello di truffa consumata.