(massima n. 1)
La situazione di "necessitą" che esclude la configurabilitą del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, comprende non solo lo stato di necessitą di cui all'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto non necessitata l'uccisione di un pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane, di proprietą dell'imputato, gią aggredito poco prima, e per la moglie dell'imputato, intervenuta sul posto).