(massima n. 1)
In tema di pascolo abusivo, l'ultimo capoverso dell'art. 636 c.p. prevede alternativamente due distinte ipotesi: il verificarsi del pascolo abusivo e il danno derivante dall'introduzione e dall'abbandono degli animali. Ai fini della sussistenza dell'aggravante č quindi sufficiente che si sia verificata l'una o l'altra delle due ipotesi alternative: quando, pertanto, sia stato consumato il pascolo, la norma deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi che non sia stato dimostrato il danneggiamento del fondo.