(massima n. 1)
Se l'utente di uso civico di pascolo che esercita, come tale, la facoltà di condurre il bestiame a pascolare l'erba su un determinato terreno, nel fare ciò esorbita dal suo diritto e cagiona un danno al fondo, risponde di danneggiamento a seguito di pascolo, ai sensi dell'art. 636, ultimo comma, c.p..