Cassazione penaleSez. IIsentenza n. 12684del 19 ottobre 1978
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 632 c.p., costituisce modificazione dello stato dei luoghi la trasformazione di un terreno di natura boschiva altrui in terreno seminativo, eseguita al fine di lucro.