(massima n. 1)
Deviazione delle acque ai sensi dell'art. 632 c.p. deve qualificarsi qualsiasi modificazione, comunque ottenuta, dell'equilibrio idrico di un corso d'acqua, incluse le acque stagnanti delle zone barenose. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato il reato nella costruzione di argini in una golena prospiciente un canale, con conseguente inibizione del flusso dell'acqua nella zona golenosa).