(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di sottrazione di cose comuni, l'indicazione del «socio» fra i soggetti attivi del reato, contenuta nel primo comma dell'art. 627 c.p., deve essere intesa come riferita esclusivamente ai soci delle societą di persone, in relazione alle quali č configurabile la comproprietą dei beni conferiti, ma non puņ essere estesa a quelli delle societą di capitali, che sono dotate di personalitą giuridica e costituiscono soggetto giuridico del tutto distinto dalle persone dei singoli partecipanti.