(massima n. 1)
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615 quater cod. pen.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.