(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), per la quale si richiede che il sistema sia «protetto da misure di sicurezza», non occorre che tali misure siano costituite da «chiavi di accesso» o altre analoghe protezioni interne, assumendo invece rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi. Pertanto, è da considerare responsabile del reato in questione chi acceda senza titolo ad una banca dati privata contenente i dati contabili di un'azienda essendo in una tale ipotesi indubitabile, pur in assenza di meccanismi di protezione informatica, la volontà dell'avente diritto di escludere gli estranei. E ciò senza che possa assumere rilievo, in contrario, il fatto che nella gestione del sistema non siano stati adottati, da parte del titolare, le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dal regolamento emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e si renda quindi configurabile, a carico dello stesso titolare, il reato di cui all'art. 36 di detta legge.