(massima n. 1)
Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p. ) la condotta di coloro che, in qualitą rispettivamente di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, si introducano nel sistema denominato SDI (banca dati interforze degli organi di polizia ), considerato che si tratta di soggetti autorizzati all'accesso e, in virtł del medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel sistema, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi a una agenzia investigativa, condotta quest'ultima ipoteticamente sanzionabile per altro e diverso titolo di reato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato l'ininfluenza della circostanza che detto uso sia gią previsto dall'agente all'atto dell'acquisizione e ne costituisca la motivazione esclusiva, in quanto la sussistenza della volontą contraria dell'avente diritto, cui fa riferimento l'art. 615 ter c.p., ai fini della configurabilitą del reato, deve essere verificata solo ed esclusivamente con riguardo al risultato immediato della condotta posta in essere dall'agente con l'accesso al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, anche se gią previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell'agente ).