(massima n. 1)
L'accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter, comma primo, c.p.) e l'accesso commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri o con abuso della qualitą di operatore del sistema (art. 615 ter, comma secondo, n. 1) configurano due distinte ipotesi di reato, l'applicabilitą di una delle quali esclude l'altra secondo il principio di specialitą; concernendo il comma primo l'accesso abusivo ovvero l'intrusione da parte di colui che non sia in alcun modo abilitato, mentre il comma secondo - non costituisce una mera aggravante - ma concerne il caso in cui soggetti abilitati all'accesso abusino di detta abilitazione.