(massima n. 1)
La mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di taluno dei comproprietari di un fondo indiviso non priva l'atto di effetti giuridici. Se, infatti, trattasi di servitù attiva, la stipulazione effettuata dagli altri condomini, è valida ed efficace nei confronti dell'assente, in quanto, con il contratto a favore di terzo, può essere attribuito a quest'ultimo anche uno ius in re aliena. Se, invece, si tratta di servitù passiva, la concessione vincola il proprietario concedente, ai sensi dell'art. 1059 c.c., e la servitù resta definitivamente costituita quando si verifichi l'adesione degli altri condomini, o maturi — nei casi consentiti — l'usucapione, ovvero vengano acquisite dal condomino concedente anche le quote degli altri condomini.