(massima n. 2)
Titolare dell'interesse protetto dall'art. 615 bis c.p., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un'area riservata e preclusa alle indebite intrusioni ab externo idonee a scalfirlo (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale veniva ritenuta inidonea, al fine della procedibilità del reato, la querela presentata dal coniuge della persona fotografata nell'abitazione perché assente al momento del fatto).