(massima n. 1)
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 bis c.p. č quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non gią quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre č irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di «vita privata» si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.