(massima n. 1)
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell'abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilitą penale - a titolo del reato di cui all'art. 615 bis oltre che a quello di cui all'art. 323 c.p. - di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell'abitazione di un soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare, contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne dell'abitazione in questione).