(massima n. 1)
La riproduzione su un periodico di immagini attinenti alla vita privata di soggetto, captate, mediante strumenti di ripresa visiva a distanza, all'interno della sua abitazione, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, la cui cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui si pubblica il giornale e non a quello del luogo in cui le immagini sono state captate.