(massima n. 1)
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), la condotta di colui che faccia riprese fotografiche e videofilmate dell'attivitą edificatoria in corso nella contigua proprietą della persona offesa e consistente nella realizzazione di un muretto di confine, considerato che, ai fini della fattispecie incriminatrice, l'attivitą intrusiva deve essere indebita e, pertanto, priva di qualsivoglia ragione giustificativa della condotta dell'agente, sostanziandosi in una gratuita intrusione nella vita privata altrui, il che non si verifica nel caso di realizzazione di un manufatto in prossimitą di un confine prediale, il quale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche e, per di pił, costituisce attivitą agevolmente osservabile e, come tale, non sottratta alla normale osservazione dall'esterno.