(massima n. 1)
Ai fini della costituzione di una servitù prediale non è indispensabile la specifica indicazione nel titolo della volontà delle parti di costituire la servitù, né dei fondi dominante e servente, né della misura del peso e della specifica funzione dell'utilità, essendo sufficiente che dalla ubicazione dei fondi, dalla natura e destinazione degli stessi e da ogni altro utile elemento possa desumersi con certezza la costituzione della servitù e l'individuazione dei fondi da questa interessati.