(massima n. 1)
A norma dell'art. 578 c.c. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole né coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento č l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost.