(massima n. 1)
Per effetto del nuovo principio della parità dei coniugi, la titolarità del domicilio e dello ius prohibendi appartiene indivisibilmente ad entrambi i coniugi e, conseguentemente, perché tale diritto sia legittimamente esercitato, occorre il consenso di entrambi, e, poiché il bene giuridico tutelato è la domus, e non la famiglia nei suoi singoli componenti, commette il reato di violazione di domicilio colui che si introduce nella casa coniugale altrui, durante l'assenza del marito, al fine di avere rapporti carnali con la moglie, dovendosi ritenere che l'introduzione sia avvenuta contro la volontà del marito stesso.