(massima n. 1)
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitų prediale se č vero che non č richiesto l'uso di formule sacramentali, č pur vero che occorre che dalla clausola contrattuale siano determinabili con certezza, oltre che il fondo servente ed il fondo dominante, l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di quello all'utilitā dell'altro; sono a tal fine inefficaci quelle clausole che facciano generico riferimento a stati di fatto preesistenti.