(massima n. 2)
Le frasi intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano gli estremi del reato di minaccia, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a prevenirne un'azione illecita, rappresentandogli la reazione legittima determinata da un suo comportamento (nella specie è stato ritenuto che la locuzione «prova a denunciarmi e vedrai che cosa ti succede» avesse carattere intimidatorio in relazione alla condotta complessiva dell'imputato, che in precedenza aveva percosso la parte offesa).