(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, l'applicazione d'ufficio da parte del giudice d'appello delle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies c.p. non comporta alcuna violazione del divieto di reformatio in peius in quanto tale applicazione č prevista espressamente dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della condanna per «alcuno dei delitti previsti» nella medesima norma.