(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela (art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 75 ) si applicano anche in caso di condanna per il delitto di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p. ), in quanto quest'ultimo costituisce un'ipotesi speciale ed aggravata del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione ove commesso ai danni di persona minore, fattispecie prima prevista dall'abrogato art. 4, comma primo, n. 2 della citata legge cui conseguivano le pene accessorie predette.