(massima n. 1)
In tema di corruzione di minorenni, a seguito dell'abrogazione dell'art. 530 c.p. ad opera dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, gli atti sessuali con i minorenni e la corruzione di minorenni, ora previsti rispettivamente dagli artt. 609 quater e 609 quinquies c.p., presuppongono, quando non ricorra l'elemento della violenza o taluno degli altri fatti previsti dall'art. 609 bis c.p., che il fatto sia compiuto in danno di persona minore degli anni quattordici ovvero degli anni sedici quando vi sia abuso di rapporti di parentela o di altri rapporti assimilati.