(massima n. 1)
La legge 15 febbraio 1996, n. 66, contenente le nuove norme contro la violenza sessuale, ha espressamente abrogato, fra gli altri, l'art. 530 c.p., introducendo in detto codice gli artt. 609 quater (Atti sessuali con minorenne) e 609 quinquies (Corruzione di minorenne). In conseguenza, più che l'abolizione della norma di cui all'art. 530 c.p., si è verificata una novazione legislativa, la quale ha ridisegnato i confini del delitto di «Corruzione di minorenni», sicché l'abrogazione di cui alla legge n. 66 del 1996 va intesa nel senso che le condotte poste in essere sotto l'imperio della precedente normativa sono da considerare depenalizzate solo se non coincidono con quelle descritte nelle nuove disposizioni di legge o in altre norme del codice penale: secondo il vigente art. 609 quinquies c.p. commette il reato di «corruzione di minorenne» solo colui che compie atti sessuali «in presenza» di persona minore di quattordici anni, «al fine di farla assistere», mentre il compimento di atti di libidine su persona consenziente minore di sedici anni — ipotesi prevista dall'abrogato art. 530 c.p. — non costituisce reato, a mente dell'art. 609 quater c.p., a meno che autore del fatto sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, d'educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato.