(massima n. 1)
Il delitto di corruzione di minorenne e quello di atti osceni in luogo pubblico concorrono formalmente se la condotta dell'agente non si limita ad offendere il pudore o l'onore sessuale, ma č posta in essere anche in modo da coinvolgere emotivamente la persona offesa. (Fattispecie nella quale il reo aveva esibito in una pubblica via il proprio organo sessuale, afferrandolo prima con una e poi con entrambe le mani alla presenza di una minore cui lo aveva mostrato).