(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, la diminuente secondo cui «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi», benché collocata nell'art. 609 bis c.p. (introdotto dall'art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66: norme contro la violenza sessuale), per la sua intrinseca valenza e per essere riferita alla fattispecie-base del nuovo reato (di «violenza sessuale») è astrattamente riferibile (e quindi applicabile) anche alle ipotesi circostanziate dell'art. 609 ter e concorre ai fini della determinazione in concreto della pena, con l'attenuante generica di cui all'art. 62 bis c.p. (Nella specie la S.C., nell'annullare, ex art. 2 c.p. con riferimento alla sopravvenuta legge n. 66 del 1996, sentenza di condanna per il reato aggravato di atti di libidine violenti commessi in danno di bambina di tre anni e mezzo, ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in concreto, quale sia, nella presente vicenda, la legge più favorevole, considerando, soprattutto, che la nuova legge, per il suo peculiare contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa pregressa — vigente al tempo del commesso reato — ma fa dipendere tale risultato eventuale da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice ed alla verifica di determinati presupposti).