(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo n. 1 c.p., prevedendo l'aumento di un quinto della pena prevista dall'art. 609 bis stesso codice, non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della determinazione della competenza. (Fattispecie relativa a concorso di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p. e tentativo di violenza sessuale aggravata previsto dagli artt. 56, 609 bis e 609 ter c.p., in ordine alla quale è stato ritenuto più grave, ai fini della competenza per territorio, il sequestro). Non risultano precedenti.