(massima n. 1)
È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 9 c.p. (nella specie, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto) anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. (Fattispecie in tema di violenza sessuale commessa da sacerdote).