(massima n. 1)
La condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) ricomprende, se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autoritą), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizione di inferioritą fisica o psichica, qualsiasi atto - anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo - che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertą dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente, atteso che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma ricomprendere anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologica-sociologica erogene, ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale.