(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, deve ritenersi «atto sessuale», previsto dall'art. 609 bis c.p., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertą della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Ne consegue che per la configurabilitą del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneitą della condotta a compromettere la libertą di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente (in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella condotta dell'agente consistita in toccamenti e palpeggiamenti in zone erogene della vittima non consenziente, in quanto invasiva dell'altrui sfera sessuale e motivata da finalitą di libidine).