(massima n. 2)
Devono includersi nella nuova nozione di atti sessuali tutti quelli indirizzati verso zone erogene, che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualitā del soggetto passivo. Ciō comporta la possibilitā di ampliare l'ambito di operativitā del delitto tentato tutte le volte in cui l'atto raggiunga una zona certamente non erogena per la netta opposizione o reazione della vittima. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare il reato nel caso in cui per la reazione della vittima il bacio, indirizzato sulla bocca, era stato dato su una guancia).