(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima non č determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravitā. (Fattispecie di esclusione della circostanza relativa a condotta posta in essere da un soggetto che aveva costretto due minori infraquattordicenni ad inviargli telematicamente foto e video che le ritraevano nude e in atteggiamenti osceni).