(massima n. 1)
La circostanza attenuante, prevista dal terzo comma dell'art. 609 bis c.p. nei «casi di minore gravità» deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui — avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione — sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. Ne consegue la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito il quale aveva escluso l'applicabilità dell'attenuante in esame, avuto riguardo alle minorate condizioni di capacità della minore, affetta da ritardo mentale, nonché alla reiterazione delle molestie e delle violenze arrecatele).