(massima n. 2)
L'attenuante di cui all'art. 609, comma 3, c.p. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assume particolare importanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica. Ovvero assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. (Nella specie la Corte ha escluso l'attenuante in questione in caso di violenza su minore infraquattordicenne anche se non si era realizzata la penetrazione).