(massima n. 1)
In tema di abusi sessuali, ai fini della configurabilità della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma, c.p. non può farsi riferimento esclusivo alla materialità del fatto, come nel precedente assetto normativo, ma in proposito rilevano tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, ed il danno cagionato alla persona offesa soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche nelle quali questa versava al momento della commissione dell'abuso.