(massima n. 1)
I criteri soggettivi di commisurazione della pena (art. 133, comma secondo, c.p.,) non rilevano ai fini della configurabilitą dell'ipotesi di minore gravitą del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesivitą del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertą sessuale della vittima.