(massima n. 1)
Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità (art. 609-bis, ult. comma, cod. pen.) ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo all'interno del quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante.