(massima n. 1)
In tema di atti di violenza sessuale in danno di minori, non può ritenersi più favorevole al reo la disciplina introdotta con l'art. 4 legge 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quella di cui al previgente art. 521 c.p. se la pena inflitta in concreto non è quella minima prevista da quest'ultima norma, mentre è tale (più favorevole al reo) se la pena sia stata inflitta nel minimo edittale, potendo essere ritenuta prevalente, ove applicabile, l'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p. introdotto con l'art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Questione esaminata d'ufficio in occasione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato).