(massima n. 2)
Se la congiunzione carnale avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 siasi verificata con persona malata di mente (nella specie: schizofrenica) oppure menomata psichicamente o fisicamente mediante induzione all'atto sessuale del soggetto passivo con abuso della condizione d'inferiorità, deve considerarsi più favorevole la norma attuale di cui all'art. 609 bis c.p. rispetto al previgente art. 519 c.p., poiché essa ha introdotto elementi di qualificazione della condotta (induzione ed abuso) non previsti dalla precedente disciplina con la quale era presunta in via assoluta la colpevolezza di chi si congiungeva con malato di mente o in stato di menomazione. Se, invece, non siano ravvisabili i predetti elementi introdotti dall'art. 609 bis c.p. (induzione ed abuso) è applicabile la previgente normativa, poiché il principio del favor rei di cui all'art. 2 c.p. è applicabile con riferimento alle diverse discipline che si succedono nel tempo intese nel complesso di ciascuna di esse, senza che possa tenersi conto di singole disposizioni più vantaggiose in ciascuna contenute.