(massima n. 1)
Attesa la natura di elementi costitutivi del reato e non di circostanze aggravanti, ricavabili dalle previsioni di cui all'art. 609 bis, secondo comma, c.p., deve escludersi che vi sia incompatibilitą fra la ritenuta inquadrabilitą del fatto nell'ambito di dette previsioni (nella fattispecie, quella di cui al n. 1, ravvisata per avere, il colpevole, costretto a congiunzione carnale la propria fidanzata, incinta al settimo mese) e il riconoscimento del caso di minore gravitą, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 609 bis.