(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferioritā fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609 bis, comma secondo n. 1, c.p., occorre accertare non soltanto se la persona con la quale č intercorso il rapporto sessuale abbia espresso il proprio consenso, ma altresė se tale consenso non si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferioritā della vittima da parte dell'autore del fatto che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacitā di resistenza o di comprensione della natura dell'atto da parte del soggetto passivo.