(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, la condizione di inferioritā psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto č sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che siffatte situazioni psichiche devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la capacitā della vittima di esprimere un valido consenso, sė da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente).