(massima n. 1)
Costituisce abuso di autoritą, rilevante ai fini della commissione del reato di violenza sessuale punito dall'art. 609 bis c.p., la condotta dell'ufficiale comandante di un battaglione dell'esercito, il quale strumentalizzi la sua posizione di preminenza nella gerarchia militare e prevarichi mediante i poteri direttivi connessi con la titolaritą della funzione esercitata al fine di sottoporre i militari in servizio di leva alle sue dipendenze ad atti sessuali. (Nella specie la violenza si esercitava mediante svolgimento di temi e tests su argomenti e situazioni a sfondo sessuale, ritraendone le pose in fotografie).